LEGGE REGIONALE 27 MARZO 1998, N. 21

Attività di monitoraggio, controllo, semplificazione e trasparenza nel settore delle oo.pp. con istituzione del ce.re.mo.co. e norme sulla partecipazione alle gare d'appalto della Regione Abruzzo.

BURA N. 7 DEL 28.4.1998

Art1

(Finalità)

  1. La presente legge detta disposizioni al fine di contribuire alla efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa ed alla semplificazione delle procedure in materia di OO.PP., è altresì volta a favorire sia la possibilità di partecipazione delle imprese alle procedure di selezione negli appalti di LL.PP. che la trasparenza amministrativa.
  2. Le disposizioni della presente legge si riferiscono ai lavori di cui all’art.2 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni e si applicano all’Amministrazione Regionale, agli Enti dipendenti dalla Regione, ai soggetti istituiti con legge regionale o la cui attività è sottoposta al controllo della Regione, nonchè, per le opere realizzate con il contributo finanziario della Regione, agli Enti Locali territoriali della Regione ed ad ogni altro Ente o Organismo, dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare bisogni di interesse generale .
  3. Le disposizioni costituiscono inoltre normativa di riferimento per gli Enti Locali, che adeguano i propri ordinamenti ai fini della costituzione di un sistema omogeneo di procedure.
  4. L’adeguamento alle norme della presente legge per i soggetti tenuti è obbligatorio dopo 6 mesi dalla sua entrata in vigore e costituisce condizione per la concessione da parte della Regione di contributi finanziari a qualsiasi fine destinati.

Art. 2

(Snellimento delle procedure)

  1. È ammessa la sostituzione delle certificazioni amministrative con dichiarazioni di responsabilità sottoscritte ai sensi della Legge 04 gennaio 1968 n° 15 nonchè ai sensi della Legge 15 maggio 1997 n. 127 in relazione alla documentazione di fatti, stati e qualità inerenti l’impresa e le persone degli amministratori, soci e direttori tecnici delle stesse, nonché in relazione ad ogni eventuale ulteriore dato rilevante ai fini dell’ammissione a pubbliche gare, in quanto attestabile tramite apposite certificazioni amministrative.
  2. La dichiarazione dovrà specificare anche, a pena esclusione dalla gara, il C.C.N.L. adottato dall’impresa, nonchè la regolarità dei versamenti contributivi ed assicurativi INPS, INAIL, Casse Edili previste dai C.C.N.L. di categoria ed il codice di iscrizione a quest’ultime.
  3. La dichiarazione sostitutiva deve essere resa in forma cumulativa secondo lo schema che verrà stabilito con apposito atto della Giunta Regionale.

Art. 3

(Dichiarazioni sulla capacità economica, finanziaria e tecnica)

  1. Le dichiarazioni inerenti la capacità economica e finanziaria e la capacità tecnica dell’impresa richieste per la partecipazione alle procedure di gara sono rese tramite apposite schede di autocertificazione, predisposte secondo lo schema che verrà stabilito con apposito atto della Giunta Regionale e debitamente compilate e sottoscritte ai sensi della L. 4.gennaio.1968 n° 15 dal legale rappresentante dell’impresa.
  2. Le suddette dichiarazioni non possono essere sostitutive delle certificazioni bancarie o assicurative previste dalla vigente normativa nazionale.

Art. 4

(Documentazione definitiva di pagamento)

  1. Le certificazioni temporaneamente sostituite sono prodotte dal solo aggiudicatario successivamente all’aggiudicazione, nel termine fissato dall’Amministrazione appaltante, nelle forme previste dalla legge.
  2. L’Amministrazione può richiedere in qualsiasi momento ad una o più imprese partecipanti alla gara la presentazione delle certificazioni sostituite con le dichiarazioni al fine di garantire la trasparenza delle procedure di gara.
  3. In caso emergano dichiarazioni false, l’Amministrazione deve procedere alla revoca degli atti adottati in favore dell’impresa nonché ad ogni ulteriore adempimento di legge ivi compresi quelli di rilevanza penale.
  4. I certificati relativi alla normativa di prevenzione contro i fenomeni mafiosi e quelli relativi all’iscrizione ed alla regolarità contributiva nei confronti della Casse edili previste dai C.C.L.N. di categoria sono richiesti direttamente dall’Amministrazione.
  5. Per quanto attiene i certificati relativi ai carichi pendenti si applica quanto previsto all’art. 24 della Direttiva della U.E. del 14 giugno 1993 n. 93/97 così come recepito all’art. 8 comma 7 della Legge 11 febbraio 1994 e successive modifiche ed integrazioni.
  6. In attuazione della Legge 19 marzo 1990 n.55, art.18 comma 3 bis - così come confermato dalla Legge 19 dicembre 1991 n. 406 - nei bandi di gara viene prevista di norma la volontà dell’Amministrazione di avvalersi della facoltà di provvedere a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti, a tal fine i soggetti aggiudicatari comunicano all’Amministrazione la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore con specificazione del relativo importo e proposta motivata di pagamento.
  7. In attuazione dell’art. 9 del D.P.C.M. 10 gennaio 1991 n.55 e dell’art. 17 del D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, nei Capitolati speciali d’appalto di OO.PP. devono essere inseriti:
    1. le previsioni di cui al primo e secondo comma del citato articolo 9 del D.P.C.M. 55/91 con la precisazione che il direttore dei lavori è tenuto a comunicare all’ingegnere capo, in calce allo stato di avanzamento dei lavori, di aver provveduto ad effettuare le verifiche di sua competenza di cui al secondo comma del medesimo articolo 9,
    2. le previsioni di cui all’art. 17 del D.P.R. 1063/62
    3. l’incidenza, stimata dal progettista, del costo della manodopera sul costo totale dell’opera.
  1. Per gli interventi afferenti opere di pubblico interesse realizzati con il concorso, a qualsiasi titolo concesso della Regione, per i quali non siano applicabili le disposizioni di cui al precedente comma 7 lettera a), le Amministrazioni regionali di cui all’art. 1 comma 2 sono tenute a richiedere, prima di procedere ad ogni erogazione ai soggetti realizzatori, autocertificazione delle imprese appaltatrici, resa con dichiarazioni di responsabilità sottoscritte ai sensi della Legge 04 gennaio 1968 n° 15 nonchè ai sensi della Legge 15 maggio 1997 n. 127, attestante la regolarità dei versamenti previdenziali, infortunistici ed assicurativi INPS, INAIL e Casse Edili previste dai C.C.N.L. di categoria; tale obbligo non sussiste per eventuali anticipazioni concesse prima dell’inizio dei lavori.

Art. 5

(Visione dei progetti e luoghi)

  1. Le imprese partecipanti alle procedure di gara, a pena di esclusione, devono aver preso diretta visione dei progetti e dei luoghi interessati ai lavori; la presa visione deve risultare agli atti dell’ufficio tecnico dell’Ente e deve essere certificata alla Commissione di gara direttamente dal responsabile del procedimento.
  2. La visione può essere effettuata esclusivamente dal legale rappresentante, dall’amministratore, dal direttore tecnico dell’impresa ovvero da altro soggetto appositamente delegato per iscritto dal legale rappresentante, il quale non può operare nella medesima gara per più imprese.

Art. 6

(Collegamento e partecipazione)

  1. Ai fini di garantire una corretta conoscenza delle forme, degli esiti delle gare, nonché dello stato di esecuzione delle relative opere, la Regione istituisce un sistema di raccolta dati a mezzo di schede di rilevazione che devono essere compilate dalle Amministrazioni appaltanti.
  2. Tutte le Amministrazioni regionali di cui all’art. 1 comma 2 sono tenute ad inviare alla Regione Abruzzo, Settore Lavori Pubblici e Politica della Casa, i dati relativi agli appalti ed alle concessioni secondo le modalità ed i tempi che saranno stabilite con apposito atto della Giunta Regionale.
  3. Le Amministrazioni che, avendone la conoscenza, non produrranno i dati richiesti, oltre alla sanzione generale di cui all’art. 1 comma 4, subiranno anche la sospensione dell’erogazione del finanziamento relativo alla specifica opera per la quale non sono stati inviati i dati con la tempistica e la periodicità richiesta; restano a carico del soggetto inadempiente eventuali oneri conseguenti, ivi compresi quelli relativi alle erogazioni ed eventuali interessi maturati dall’impresa esecutrice.
  4. I Comuni, in aggiunta a quanto innanzi previsto, provvedono ad inviare anche i dati relativi alle quantità ed al tipo delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate, alla volumetria delle opere di nuova costruzione e di recupero, nonché ogni altro dato ritenuto utile, secondo le modalità definite dalla Giunta Regionale con l’atto di cui al secondo comma del presente articolo.

Art. 7

(Istituzione e competenza del Centro Regionale di Monitoraggio e Controllo)

  1. E’ istituito, presso l’Assessorato Regionale ai Lavori Pubblici e Politica della Casa, il Tavolo di Lavoro permanente denominato CEREMOCO - Centro Regionale di Monitoraggio e Controllo - quale tavolo di concertazione fra le parti sociali del comparto industriale dell’Edilizia.
  2. Partecipano al CEREMOCO, che è presieduto dal Componente la Giunta preposto al Settore LL.PP. e Politica della Casa, tutti i soggetti sindacali rappresentativi dei lavoratori e datori di lavoro del Settore delle Costruzioni firmatari di contratto nazionale e territoriale di categoria presenti nella Regione che ne faranno richiesta a seguito di specifico avviso pubblicato sul B.U.R.A..
  3. Il CEREMOCO opera in riferimento a tutte le tematiche afferenti il comparto industriale dell’Edilizia, persegue il fine di offrire un servizio reale ai Sindacati dei Lavoratori, alle Rappresentanze dell’imprenditoria ed agli Enti Pubblici anche attraverso l’utilizzazione di specifici strumenti e di reti informatiche e viene riunito con cadenza periodica di norma trimestrale.
  4. I dati raccolti possono essere consultati da tutti i cittadini che ne facciano richiesta.

Art. 8

(Collegamento e Monitoraggio)

  1. Per consentire le attività di concertazione del CEREMOCO, vanno assicurate, fra le altre, secondo le modalità e le forme stabilite dallo stesso Tavolo ed in relazione alle notizie che i diversi soggetti istituzionali possono mettere a disposizione ed agli ulteriori dati ed elaborazioni che possono essere reperiti, informazioni in merito:
    1. alla conoscenza generale del settore delle OO.PP. e delle prospettive di mercato che descrivano:
  1. gli andamenti demografici, economici e sociali della Regione in rapporto alla necessità di reti infrastrutturali ed alla qualità dell’abitare;
  2. l’analisi della struttura del settore che specifichi gli addetti al settore, il numero di imprese con articolazione per tipo di qualifica e contratto, le ore di cassa integrazione, gli iscritti al collocamento e quanto altro utile per definire gli andamenti tendenziali delle diverse variabili;
  3. gli effetti dell’innovazione tecnologica nel processo edilizio;
  4. il quadro attuale ed evolutivo dell’organizzazione e della rilevanza socio-economica dei settori di produzione e vendita di materiali per l’edilizia e quelli relativi alla produzione e vendita di materiali inerti, con stime sulle quantità estraibili nel breve e medio periodo anche in riferimento alla compatibilità ambientale delle attività;
    1. alla attività di monitoraggio del settore che evidenzi:
  1. i soggetti responsabili delle varie fasi del processo e gli iter procedurali seguiti;
  2. le informazioni sulla previsione di realizzazioni di OO.PP. nella Regione in relazione ai piani urbanistici di ogni scala, alle programmazioni di settore ed ai programmi di opere pubbliche adottati dai diversi soggetti competenti;
  3. le informazioni sui bandi di gara di OO.PP. da realizzarsi da parte di Enti Pubblici e di Privati fruenti, in qualsiasi forma, di sussidi o contributi pubblici;
  4. la valutazione degli investimenti pubblici in materia di OO.PP., con individuazione della velocità di attivazione delle risorse programmate e dei punti nodali di difficoltà nei procedimenti;
  5. la valutazione della capacità di spesa delle Stazioni Appaltanti e della regolarità dei flussi finanziari con individuazione delle situazioni inibenti il regolare avanzamento delle opere;
  6. la valutazione statistica del buon fine amministrativo e funzionale delle OO.PP.;
  7. i dati statistici relativi all’incidenza dei subappalti nella realizzazione delle OO.PP., alla tipologia delle imprese subappaltatrici ed al tipo di opere subappaltate;
  8. la valutazione dell’efficacia dei diversi sistemi di verifica insiti in norme, regolamenti, bandi di gara, capitolati;
    1. alla soluzione dei nodi procedurali o di situazioni di blocco di attività attraverso
      1. proposte di snellimento o modifica di procedure in ragione delle analisi delle situazioni rilevate con le attività di monitoraggio, proposta, anche ad hoc per singoli casi, di iniziative volte alla soluzione dei problemi;
      2. attività di analisi e proposta volte all'attivazione dello sportello unico delle OO.PP. anche ai fini dell'unificazione dei processi autorizzativi;
      3. individuazione su base statistica del prezziario regionale delle OO.PP. mirato a stabilire costi per opere tipo e non più per singole categorie di lavorazioni;
      4. identificazione delle semplificazioni per aumentare efficienza ed efficacia al rapporto tra soggetto programmatore, stazione appaltante e gestore finale delle OO.PP., nonchè per consentire effettiva immediata esigibilità dei certificati di pagamento da parte delle imprese;
      5. simulazione dell’esito delle opere programmate, finalizzato alla definizione di modelli comportamentali ottimali per i diversi soggetti coinvolti;
    1. alla sicurezza del lavoro nei cantieri attraverso:
  1. l’analisi statistica degli infortuni sul lavoro che indichi la tempistica e le modalità degli eventi, il tipo e durata dell'infortunio, le mansioni svolte, l’età e la qualifica dell’infortunato, la tipologia del cantiere e dell’opera ove si è verificato l’evento, la correlazione con i piani di sicurezza previsti dalle normative vigenti e con le attività ispettive delle autorità preposte;
  2. l’esame delle misure antinfortunistiche previste, adottate e di quelle adottabili nonchè i criteri per dare a quest’ultime efficacia normativa e garantirne l’applicazione;
  3. l’analisi statistica delle lavorazioni più frequenti con materiali tossici e/o pericolosi e la conseguente individuazione di norme di cautela;
  4. l’analisi statistica delle malattie professionali in edilizia e la loro interrelazione con la specificità delle attività svolte;
    1. alla specializzazione e qualificazione dell’imprenditoria e dei lavoratori in ragione delle previsioni del mercato edilizio attraverso l’individuazione di:
  1. attività volte al supporto delle decisioni per i soggetti coinvolti;
  2. rapporti, con riferimento alle prospettive di mercato, fra le qualifiche professionali dei lavoratori ed il tipo e struttura di impresa all’oggi presenti e quelle necessarie nel breve e nel medio periodo, con individuazione delle figure professionali ed imprenditoriali non più compatibili con il mercato e quelle nuove necessarie;
  3. necessità di formazione professionale per lavoratori ed imprenditori in ragione delle modifiche determinate dalle tendenze di mercato, dall’innovazione tecnologica e dai sistemi normativi di settore;
  4. valutazione dei dati di previsione di investimenti in ragione della struttura attuale del mondo imprenditoriale e del numero di addetti ed in riferimento ai livelli tecnologici e professionali necessari per le imprese e per i lavoratori con evidenziazione delle esigenze formative e della eventuale necessità di centri di supporto alla diffusione dell’innovazione;
    1. alla modalità di diffusione delle conoscenze e dei dati acquisiti che deve almeno prevedere:
  1. elaborazione di rapporti monotematici che illustrino la situazione di specifici comparti delle OO.PP.;
  2. attivazione di una pubblicazione trimestrale specialistica in materia di OO.PP..(norme, modalità, realizzazioni emblematiche, dati statistici) e attività volte all'accesso ai dati ;
  3. definizione del sistema di gestione informatica di dati e notizie;
  4. attività di supporto per le attività conseguenti alle indicazioni o iniziative emergenti dal presente comma.
  1. In base alle previsioni di cui ai precedenti commi 1 e 3 dell’art. 7 e 1, dell’art. 8 il CEREMOCO stabilisce la propria organizzazione, anche attraverso l’attivazione di specifiche commissioni di lavoro su tematiche definite, per articolare le azioni di confronto, verifica, analisi e proposta che gli competono; per formulare gli indirizzi per le decisioni da assumersi con la delibera della Giunta Regionale di cui all’articolo 2 comma 2, all’articolo 3 comma 1 ed all’articolo 6 secondo e quarto comma della presente legge; per proporre alla Giunta Regionale le modalità tecniche ed organizzative necessarie per l’acquisizione e l’elaborazione dei dati di cui al precedente art. 6 e le ulteriori attività necessarie per assicurare la disponibilità delle informazioni di cui al presente articolo.

Art. 9

(Norme finali)

  1. Ai partecipanti al CEREMOCO non verranno corrisposti compensi ad alcun titolo.
  2. La presente legge non comporta nuove spese a carico del Bilancio regionale.

Art. 10

(Urgenza)

  1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.