LEGGE REGIONALE 27 MARZO 1998, N.
21
Attività di monitoraggio, controllo,
semplificazione e trasparenza nel settore delle oo.pp. con istituzione del
ce.re.mo.co. e norme sulla partecipazione alle gare d'appalto della Regione
Abruzzo.
BURA N. 7 DEL
28.4.1998
Art1
(Finalità)
- La presente legge detta disposizioni al
fine di contribuire alla efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa ed
alla semplificazione delle procedure in materia di OO.PP., è altresì volta a
favorire sia la possibilità di partecipazione delle imprese alle procedure di
selezione negli appalti di LL.PP. che la trasparenza
amministrativa.
- Le disposizioni della presente legge si
riferiscono ai lavori di cui all’art.2 della Legge 11 febbraio 1994 n. 109 e
successive modifiche ed integrazioni e si applicano all’Amministrazione
Regionale, agli Enti dipendenti dalla Regione, ai soggetti istituiti con legge
regionale o la cui attività è sottoposta al controllo della Regione, nonchè,
per le opere realizzate con il contributo finanziario della Regione, agli Enti
Locali territoriali della Regione ed ad ogni altro Ente o Organismo, dotato di
personalità giuridica, istituito per soddisfare bisogni di interesse generale
.
- Le disposizioni costituiscono inoltre
normativa di riferimento per gli Enti Locali, che adeguano i propri
ordinamenti ai fini della costituzione di un sistema omogeneo di
procedure.
- L’adeguamento alle norme della presente
legge per i soggetti tenuti è obbligatorio dopo 6 mesi dalla sua entrata in
vigore e costituisce condizione per la concessione da parte della Regione di
contributi finanziari a qualsiasi fine destinati.
Art. 2
(Snellimento delle
procedure)
- È ammessa la sostituzione delle
certificazioni amministrative con dichiarazioni di responsabilità sottoscritte
ai sensi della Legge 04 gennaio 1968 n° 15 nonchè ai sensi della Legge 15
maggio 1997 n. 127 in relazione alla documentazione di fatti, stati e qualità
inerenti l’impresa e le persone degli amministratori, soci e direttori tecnici
delle stesse, nonché in relazione ad ogni eventuale ulteriore dato rilevante
ai fini dell’ammissione a pubbliche gare, in quanto attestabile tramite
apposite certificazioni amministrative.
- La dichiarazione dovrà specificare
anche, a pena esclusione dalla gara, il C.C.N.L. adottato dall’impresa, nonchè
la regolarità dei versamenti contributivi ed assicurativi INPS, INAIL, Casse
Edili previste dai C.C.N.L. di categoria ed il codice di iscrizione a
quest’ultime.
- La dichiarazione sostitutiva deve essere
resa in forma cumulativa secondo lo schema che verrà stabilito con apposito
atto della Giunta Regionale.
Art. 3
(Dichiarazioni sulla capacità economica,
finanziaria e tecnica)
- Le dichiarazioni inerenti la capacità
economica e finanziaria e la capacità tecnica dell’impresa richieste per la
partecipazione alle procedure di gara sono rese tramite apposite schede di
autocertificazione, predisposte secondo lo schema che verrà stabilito con
apposito atto della Giunta Regionale e debitamente compilate e sottoscritte ai
sensi della L. 4.gennaio.1968 n° 15 dal legale rappresentante
dell’impresa.
- Le suddette dichiarazioni non possono
essere sostitutive delle certificazioni bancarie o assicurative previste dalla
vigente normativa nazionale.
Art. 4
(Documentazione definitiva di
pagamento)
- Le certificazioni temporaneamente
sostituite sono prodotte dal solo aggiudicatario successivamente
all’aggiudicazione, nel termine fissato dall’Amministrazione appaltante, nelle
forme previste dalla legge.
- L’Amministrazione può richiedere in
qualsiasi momento ad una o più imprese partecipanti alla gara la presentazione
delle certificazioni sostituite con le dichiarazioni al fine di garantire la
trasparenza delle procedure di gara.
- In caso emergano dichiarazioni false,
l’Amministrazione deve procedere alla revoca degli atti adottati in favore
dell’impresa nonché ad ogni ulteriore adempimento di legge ivi compresi quelli
di rilevanza penale.
- I certificati relativi alla normativa di
prevenzione contro i fenomeni mafiosi e quelli relativi all’iscrizione ed alla
regolarità contributiva nei confronti della Casse edili previste dai C.C.L.N.
di categoria sono richiesti direttamente
dall’Amministrazione.
- Per quanto attiene i certificati
relativi ai carichi pendenti si applica quanto previsto all’art. 24 della
Direttiva della U.E. del 14 giugno 1993 n. 93/97 così come recepito all’art. 8
comma 7 della Legge 11 febbraio 1994 e successive modifiche ed
integrazioni.
- In attuazione della Legge 19 marzo 1990
n.55, art.18 comma 3 bis - così come confermato dalla Legge 19 dicembre 1991
n. 406 - nei bandi di gara viene prevista di norma la volontà
dell’Amministrazione di avvalersi della facoltà di provvedere a corrispondere
direttamente al subappaltatore l’importo dei lavori dallo stesso eseguiti, a
tal fine i soggetti aggiudicatari comunicano all’Amministrazione la parte dei
lavori eseguiti dal subappaltatore con specificazione del relativo importo e
proposta motivata di pagamento.
- In attuazione dell’art. 9 del D.P.C.M.
10 gennaio 1991 n.55 e dell’art. 17 del D.P.R. 16 luglio 1962 n. 1063, nei
Capitolati speciali d’appalto di OO.PP. devono essere
inseriti:
- le previsioni di cui al primo e
secondo comma del citato articolo 9 del D.P.C.M. 55/91 con la precisazione
che il direttore dei lavori è tenuto a comunicare all’ingegnere capo, in
calce allo stato di avanzamento dei lavori, di aver provveduto ad effettuare
le verifiche di sua competenza di cui al secondo comma del medesimo articolo
9,
- le previsioni di cui all’art. 17 del
D.P.R. 1063/62
- l’incidenza, stimata dal progettista,
del costo della manodopera sul costo totale dell’opera.
- Per gli interventi afferenti opere di
pubblico interesse realizzati con il concorso, a qualsiasi titolo concesso
della Regione, per i quali non siano applicabili le disposizioni di cui al
precedente comma 7 lettera a), le Amministrazioni regionali di cui all’art. 1
comma 2 sono tenute a richiedere, prima di procedere ad ogni erogazione ai
soggetti realizzatori, autocertificazione delle imprese appaltatrici, resa con
dichiarazioni di responsabilità sottoscritte ai sensi della Legge 04 gennaio
1968 n° 15 nonchè ai sensi della Legge 15 maggio 1997 n. 127, attestante la
regolarità dei versamenti previdenziali, infortunistici ed assicurativi INPS,
INAIL e Casse Edili previste dai C.C.N.L. di categoria; tale obbligo non
sussiste per eventuali anticipazioni concesse prima dell’inizio dei
lavori.
Art. 5
(Visione dei progetti e
luoghi)
- Le imprese partecipanti alle procedure
di gara, a pena di esclusione, devono aver preso diretta visione dei progetti
e dei luoghi interessati ai lavori; la presa visione deve risultare agli atti
dell’ufficio tecnico dell’Ente e deve essere certificata alla Commissione di
gara direttamente dal responsabile del procedimento.
- La visione può essere effettuata
esclusivamente dal legale rappresentante, dall’amministratore, dal direttore
tecnico dell’impresa ovvero da altro soggetto appositamente delegato per
iscritto dal legale rappresentante, il quale non può operare nella medesima
gara per più imprese.
Art. 6
(Collegamento e
partecipazione)
- Ai fini di garantire una corretta
conoscenza delle forme, degli esiti delle gare, nonché dello stato di
esecuzione delle relative opere, la Regione istituisce un sistema di raccolta
dati a mezzo di schede di rilevazione che devono essere compilate dalle
Amministrazioni appaltanti.
- Tutte le Amministrazioni regionali di
cui all’art. 1 comma 2 sono tenute ad inviare alla Regione Abruzzo, Settore
Lavori Pubblici e Politica della Casa, i dati relativi agli appalti ed alle
concessioni secondo le modalità ed i tempi che saranno stabilite con apposito
atto della Giunta Regionale.
- Le Amministrazioni che, avendone la
conoscenza, non produrranno i dati richiesti, oltre alla sanzione generale di
cui all’art. 1 comma 4, subiranno anche la sospensione dell’erogazione del
finanziamento relativo alla specifica opera per la quale non sono stati
inviati i dati con la tempistica e la periodicità richiesta; restano a carico
del soggetto inadempiente eventuali oneri conseguenti, ivi compresi quelli
relativi alle erogazioni ed eventuali interessi maturati dall’impresa
esecutrice.
- I Comuni, in aggiunta a quanto innanzi
previsto, provvedono ad inviare anche i dati relativi alle quantità ed al tipo
delle concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate, alla volumetria
delle opere di nuova costruzione e di recupero, nonché ogni altro dato
ritenuto utile, secondo le modalità definite dalla Giunta Regionale con l’atto
di cui al secondo comma del presente articolo.
Art. 7
(Istituzione e competenza del Centro Regionale di
Monitoraggio e Controllo)
- E’ istituito, presso l’Assessorato
Regionale ai Lavori Pubblici e Politica della Casa, il Tavolo di Lavoro
permanente denominato CEREMOCO - Centro Regionale di Monitoraggio e Controllo
- quale tavolo di concertazione fra le parti sociali del comparto industriale
dell’Edilizia.
- Partecipano al CEREMOCO, che è
presieduto dal Componente la Giunta preposto al Settore LL.PP. e Politica
della Casa, tutti i soggetti sindacali rappresentativi dei lavoratori e datori
di lavoro del Settore delle Costruzioni firmatari di contratto nazionale e
territoriale di categoria presenti nella Regione che ne faranno richiesta a
seguito di specifico avviso pubblicato sul B.U.R.A..
- Il CEREMOCO opera in riferimento a tutte
le tematiche afferenti il comparto industriale dell’Edilizia, persegue il fine
di offrire un servizio reale ai Sindacati dei Lavoratori, alle Rappresentanze
dell’imprenditoria ed agli Enti Pubblici anche attraverso l’utilizzazione di
specifici strumenti e di reti informatiche e viene riunito con cadenza
periodica di norma trimestrale.
- I dati raccolti possono essere
consultati da tutti i cittadini che ne facciano richiesta.
Art. 8
(Collegamento e
Monitoraggio)
- Per consentire le attività di
concertazione del CEREMOCO, vanno assicurate, fra le altre, secondo le
modalità e le forme stabilite dallo stesso Tavolo ed in relazione alle notizie
che i diversi soggetti istituzionali possono mettere a disposizione ed agli
ulteriori dati ed elaborazioni che possono essere reperiti, informazioni in
merito:
- alla conoscenza generale del settore
delle OO.PP. e delle prospettive di mercato che
descrivano:
- gli andamenti demografici, economici e
sociali della Regione in rapporto alla necessità di reti infrastrutturali ed
alla qualità dell’abitare;
- l’analisi della struttura del settore
che specifichi gli addetti al settore, il numero di imprese con articolazione
per tipo di qualifica e contratto, le ore di cassa integrazione, gli iscritti
al collocamento e quanto altro utile per definire gli andamenti tendenziali
delle diverse variabili;
- gli effetti dell’innovazione tecnologica
nel processo edilizio;
- il quadro attuale ed evolutivo
dell’organizzazione e della rilevanza socio-economica dei settori di
produzione e vendita di materiali per l’edilizia e quelli relativi alla
produzione e vendita di materiali inerti, con stime sulle quantità estraibili
nel breve e medio periodo anche in riferimento alla compatibilità ambientale
delle attività;
- alla attività di monitoraggio del
settore che evidenzi:
- i soggetti responsabili delle varie fasi
del processo e gli iter procedurali seguiti;
- le informazioni sulla previsione di
realizzazioni di OO.PP. nella Regione in relazione ai piani urbanistici di
ogni scala, alle programmazioni di settore ed ai programmi di opere pubbliche
adottati dai diversi soggetti competenti;
- le informazioni sui bandi di gara di
OO.PP. da realizzarsi da parte di Enti Pubblici e di Privati fruenti, in
qualsiasi forma, di sussidi o contributi pubblici;
- la valutazione degli investimenti
pubblici in materia di OO.PP., con individuazione della velocità di
attivazione delle risorse programmate e dei punti nodali di difficoltà nei
procedimenti;
- la valutazione della capacità di spesa
delle Stazioni Appaltanti e della regolarità dei flussi finanziari con
individuazione delle situazioni inibenti il regolare avanzamento delle
opere;
- la valutazione statistica del buon fine
amministrativo e funzionale delle OO.PP.;
- i dati statistici relativi all’incidenza
dei subappalti nella realizzazione delle OO.PP., alla tipologia delle imprese
subappaltatrici ed al tipo di opere subappaltate;
- la valutazione dell’efficacia dei
diversi sistemi di verifica insiti in norme, regolamenti, bandi di gara,
capitolati;
- alla soluzione dei nodi procedurali o
di situazioni di blocco di attività attraverso
- proposte di snellimento o modifica
di procedure in ragione delle analisi delle situazioni rilevate con le
attività di monitoraggio, proposta, anche ad hoc per singoli casi, di
iniziative volte alla soluzione dei problemi;
- attività di analisi e proposta volte
all'attivazione dello sportello unico delle OO.PP. anche ai fini
dell'unificazione dei processi autorizzativi;
- individuazione su base statistica
del prezziario regionale delle OO.PP. mirato a stabilire costi per opere
tipo e non più per singole categorie di lavorazioni;
- identificazione delle
semplificazioni per aumentare efficienza ed efficacia al rapporto tra
soggetto programmatore, stazione appaltante e gestore finale delle OO.PP.,
nonchè per consentire effettiva immediata esigibilità dei certificati di
pagamento da parte delle imprese;
- simulazione dell’esito delle opere
programmate, finalizzato alla definizione di modelli comportamentali
ottimali per i diversi soggetti coinvolti;
- alla sicurezza del lavoro nei cantieri
attraverso:
- l’analisi statistica degli infortuni sul
lavoro che indichi la tempistica e le modalità degli eventi, il tipo e durata
dell'infortunio, le mansioni svolte, l’età e la qualifica dell’infortunato, la
tipologia del cantiere e dell’opera ove si è verificato l’evento, la
correlazione con i piani di sicurezza previsti dalle normative vigenti e con
le attività ispettive delle autorità preposte;
- l’esame delle misure antinfortunistiche
previste, adottate e di quelle adottabili nonchè i criteri per dare a
quest’ultime efficacia normativa e garantirne
l’applicazione;
- l’analisi statistica delle lavorazioni
più frequenti con materiali tossici e/o pericolosi e la conseguente
individuazione di norme di cautela;
- l’analisi statistica delle malattie
professionali in edilizia e la loro interrelazione con la specificità delle
attività svolte;
- alla specializzazione e qualificazione
dell’imprenditoria e dei lavoratori in ragione delle previsioni del mercato
edilizio attraverso l’individuazione di:
- attività volte al supporto delle
decisioni per i soggetti coinvolti;
- rapporti, con riferimento alle
prospettive di mercato, fra le qualifiche professionali dei lavoratori ed il
tipo e struttura di impresa all’oggi presenti e quelle necessarie nel breve e
nel medio periodo, con individuazione delle figure professionali ed
imprenditoriali non più compatibili con il mercato e quelle nuove necessarie;
- necessità di formazione professionale
per lavoratori ed imprenditori in ragione delle modifiche determinate dalle
tendenze di mercato, dall’innovazione tecnologica e dai sistemi normativi di
settore;
- valutazione dei dati di previsione di
investimenti in ragione della struttura attuale del mondo imprenditoriale e
del numero di addetti ed in riferimento ai livelli tecnologici e professionali
necessari per le imprese e per i lavoratori con evidenziazione delle esigenze
formative e della eventuale necessità di centri di supporto alla diffusione
dell’innovazione;
- alla modalità di diffusione delle
conoscenze e dei dati acquisiti che deve almeno prevedere:
- elaborazione di rapporti monotematici
che illustrino la situazione di specifici comparti delle
OO.PP.;
- attivazione di una pubblicazione
trimestrale specialistica in materia di OO.PP..(norme, modalità, realizzazioni
emblematiche, dati statistici) e attività volte all'accesso ai dati
;
- definizione del sistema di gestione
informatica di dati e notizie;
- attività di supporto per le attività
conseguenti alle indicazioni o iniziative emergenti dal presente
comma.
- In base alle previsioni di cui ai
precedenti commi 1 e 3 dell’art. 7 e 1, dell’art. 8 il CEREMOCO stabilisce la
propria organizzazione, anche attraverso l’attivazione di specifiche
commissioni di lavoro su tematiche definite, per articolare le azioni di
confronto, verifica, analisi e proposta che gli competono; per formulare gli
indirizzi per le decisioni da assumersi con la delibera della Giunta Regionale
di cui all’articolo 2 comma 2, all’articolo 3 comma 1 ed all’articolo 6
secondo e quarto comma della presente legge; per proporre alla Giunta
Regionale le modalità tecniche ed organizzative necessarie per l’acquisizione
e l’elaborazione dei dati di cui al precedente art. 6 e le ulteriori attività
necessarie per assicurare la disponibilità delle informazioni di cui al
presente articolo.
Art. 9
(Norme finali)
- Ai partecipanti al CEREMOCO non verranno
corrisposti compensi ad alcun titolo.
- La presente legge non comporta nuove
spese a carico del Bilancio regionale.
Art. 10
(Urgenza)
- La presente legge è dichiarata urgente
ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale
della Regione.